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Il diritto all’oblio: come mi tutelo nel mondo digitale?

30-07-2021 14:02

Gmius

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Il diritto all’oblio: come mi tutelo nel mondo digitale?

Il diritto all'oblio disciplinato dall’art. 17 del Regolamento Europeo 2016/679 e i suoi risvolti pratici.

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IL DIRITTO ALL'OBLIO:

come mi tutelo nel mondo digitale?


Quando si parla di diritto all'oblio in Rete non ci si riferisce al diritto tramite il quale ciascun privato può impedire la riproposizione e la diffusione tramite mezzi stampa di propri fatti del passato, quale espressione diretta del diritto di cronaca ma, diversamente, si intende la particolare forma di garanzia soggettiva dell’interessato concessa dal GDPR di vedersi per così dire "dimenticato" dalle banche dati, dai mezzi di informazione, dai motori di ricerca che detengono i propri dati personali in relazione ad un'attività di trattamento che sono stati autorizzati a compiere dal medesimo soggetto o dalla legge.

Disciplinato dall’art. 17 del Regolamento Europeo 2016/679, il diritto in parola “può considerarsi come una particolare forma di autodeterminazione informativa, che si esprime nel potere attribuito all’interessato di tenere sotto controllo la circolazione delle proprie informazioni e dei propri dati personali, anche al fine di tutelare la propria identità e la propria reputazione. Ciò significa, quindi, poter chiedere la cancellazione dei dati che riflettono un’immagine di noi stessi così risalente nel tempo da non corrispondere più al nostro attuale modo di essere: in questi casi, e a determinate condizioni, è facoltà dell’interessato esercitare il cosiddetto diritto all’oblio”.

Il GDPR prevede, dunque, la possibilità per l’interessato di chiedere ed ottenere la cancellazione dei propri dati personali se ricorre uno dei seguenti motivi:

  • I dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati;
  • L’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento e non sussista altro fondamento giuridico per il trattamento di quegli stessi dati;
  • I dati personali sono stati trattati illecitamente, circostanza che espone quindi il titolare del trattamento alla eventuale richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali arrecati all’interessato;
  • I dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo giuridico stabilito dal diritto dell’Unione Europea o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento dei dati.

Al contrario, invece, l’art. 17 del GDPR disciplina altresì i casi in cui non è possibile esercitare il diritto alla cancellazione dei propri dati personali, circostanze nelle quali il diritto di un soggetto privato è obbligato a lasciare spazio a superiori interessi di carattere pubblico:

  • In casi di esercizio del diritto di libertà di espressione e di informazione: a fronte del diritto alla cancellazione, viene effettuato un bilanciamento degli interessi, che vede prevalere il diritto alla circolazione delle informazioni socialmente rilevanti. Tuttavia, più in particolare, laddove la notizia non rivesta più il carattere dell’attualità e non sia più socialmente rilevante, il diritto alla cancellazione non incontra il limite di cui sopra, quindi l’interessato sarebbe legittimato all’esercizio del diritto di cui all’art. 17 del GDPR;
  • In casi di adempimento di un obbligo giuridico che richieda il trattamento per previsioni di diritto dell’Unione Europea o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure per garantire l’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
  • In presenza di un interesse pubblico nel settore della sanità pubblica;
  • A fini di archiviazione per pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, nella misura in cui l’esercizio del diritto all’oblio rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi del trattamento di tali dati;
  • In casi di accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Esaminati gli aspetti teorici, occorre, tuttavia, trattare anche dei riflessi pratici che l’esercizio del diritto all’oblio comporta, i quali, considerato la grande diffusione della tecnologia e l’utilizzo della stessa in moltissimi ambiti della vita di ciascuno di noi (come quello privato, sociale, sanitario o familiare), non vengono preventivamente e chiaramente prospettati agli interessati dai titolari ai quali hanno concesso il trattamento dei propri dati personali, con la conseguenza che frequentemente i medesimi non comprendono i meccanismi tramite i quali i dati forniti circolano nel mondo digitale e le forme di tutela che il GDPR mette a loro disposizione, come, in questo caso, le facoltà di cui all’art. 17 del Regolamento Europeo 2016/679.

La cancellazione dei dati personali che sono stati diffusi attraverso la rete internet, pone seri problemi di carattere pratico, strettamente collegati al particolare modo in cui il mondo digitale funziona, ragiona e si muove quotidianamente.

In caso di condivisione telematica di un contenuto, quindi anche di un dato personale, questo esce completamente dal controllo del soggetto che ha effettuato la condivisione: ciò significa che non è più possibile rincorrerlo, gestirlo e interromperne la circolazione virtuale.

Il meccanismo tramite il quale Internet esiste e funziona prevede che quel dato condiviso venga inviato ad un numero imprecisato di server già nei secondi immediatamente successivi alla condivisione stessa, con la conseguenza che, di fatto, non è possibile conoscere il percorso o la destinazione che ha seguito quel dato specifico.

Nella pratica, questo significa che cancellare un dato, pubblicato per esempio all’interno di un sito web, è un’operazione che di fatto garantisce un risultato soltanto relativo, in quanto l’eliminazione del dato riguarda soltanto il luogo fisico nel quale lo stesso è stato inserito o dove ha anche momentaneamente transitato, con la conseguenza che, tuttavia, il medesimo dato condiviso continuerà ad essere presente in qualche altro server, in ciascun strumento di condivisione dello stesso contenuto originario o in qualche server di backup in giro nel mondo della Rete.

La cancellazione del dato, nel luogo in cui si trova al momento dell’operazione, è dunque un risultato impossibile da ottenere, per farlo si dovrebbe distruggere ogni server e ogni centro di condivisione in cui il medesimo ha transitato anche temporaneamente, operazione che, come detto sopra, è praticamente materialmente e anche giuridicamente irrealizzabile.

Una soluzione pratica, tuttavia, nonostante l’oggettiva difficoltà del mondo digitale, che può di certo attribuire una validità operativa e reale alla normativa in esame, viene individuata nella c.d. deindicizzazione del contenuto condiviso.

Il diritto alla deindicizzazione, riconosciuto per la prima volta dalla Corte di Giustizia Europea, sancisce la facoltà dell’interessato di chiedere ed ottenere che il motore di ricerca non mostri più i risultati contenenti i propri dati personali quale diretta risposta a determinate ricerche svolte dagli utenti del servizio.

Alla luce della natura del mondo dell’internet e di tutte le considerazioni svolte sopra, può quindi affermarsi che lo strumento della deindicizzazione, nonostante non elimini la permanenza del dato in rete e impedisca soltanto che il medesimo non venga più mostrato agli utenti del motore di ricerca, è ad oggi l’unica grande soluzione – seppur di compromesso – in grado di fornire una concreta tutela al soggetto vittima di illecita circolazione e fraudolento utilizzo dei propri dati personali immessi nella rete internet.